RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA


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Micologia in Sicilia - Normativa per la raccolta dei funghi (norme)

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA

LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3.
REGIONE SICILIANA

Testo integrale tratto dalla

GAZZETTA  UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art.  1.
Finalità
1.  La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2.  Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art.  2.
Raccolta e autorizzazioni
1.  La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a)  tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b)  tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
c)  tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3.  Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5.  Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.
Art.  3.
Proprietari e conduttori di fondi
1.  I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2.  Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art.  4.
Modalità di raccolta
1.  La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2.  E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3.  Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4.  I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.
5.  E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.
6.  E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7.  Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8.  E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art.  5.
Divieti
1.  In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2.  La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.
3.  E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4.  La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
Art.  6.
Sospensioni temporanee
1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
Art.  7.
Iniziative scientifiche
1.  In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art.  8.
Autorizzazione ai non residenti in Sicilia
1.  I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.
2.  L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art.  9.
Divulgazione e contributi
1.  Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2.  I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art.  10.
Vigilanza
1.  La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2.  Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.
Art.  11
Sanzioni amministrative
1.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a)  violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b)  violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c)  violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d)  violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e)  violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f)  violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g)  violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h)  violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i)  violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j)  violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k)  violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l)  violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m)  violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n)  violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2.  Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art.  12.
Disposizioni transitorie
1.  Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2.  Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art.  13.
Ripartizione delle entrate
1.  Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.

Art.  14.
1.  La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre 2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27 settembre.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n. 341 del 21 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.267)

Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia

Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.

DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno 2007.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";

Emana la seguente direttiva:
Art.  1
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all'allegato A), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:
1)  numerazione progressiva;
2)  data di rilascio;
3)  dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4)  Foto del titolare;
5)  indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale, professionale o per fini scientifici);
6)  indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste per i trasgressori;
7)  spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento di riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale stabilito.

Art.  2
Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con domanda (allegato B); nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L'istanza deve essere corredata da:
1)  attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;
2)  due Foto formato tessera;
3)  autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a)  coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
b)  imprenditori agricoli professionali;
c)  coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d)  soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite.
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del contributo annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei". Il periodo di validità annuale decorre dalla data del pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il 30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell'anno precedente, rispettivamente, alla provincia regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari.

Art.  3
Procedure per il rilascio
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa tramite la quale espletare l'attività istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed individuarne il responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:
a)  il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo contributo annuale;
b)  l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c)  l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro presentazione di copia del versamento del contributo annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.  4
Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato C) corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al comune competente con domanda (allegato D) corredata di:
-  copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
-  il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
-  n. 2 Fotografie formato tessera;
-  copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
-  ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".

Art.  5
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2, punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.

Art.  6
Corsi di formazione
I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.

Art.  7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima.


Per contatti: info@casealbergo.it

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